Mutuo per coppie di fatto
Se le speranze degli omosessuali si sono riaccese dopo che Barak Obama e Francois Hollande si sono schierati a favore dei matrimoni tra persone dello stesso sesso, nulla invece si muove sul fronte delle coppie di fatto eterosessuali.
In Italia, infatti, le unioni civili - anche quelle stabilmente unite con figli e casa a carico - non sono riconosciute giuridicamente e i conviventi non hanno i diritti di chi è sposato. Questo perché l’articolo 2 della Costituzione parla di famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. E poco importa che la Corte Costituzionale più volte abbia richiesto un intervento legislativo con provvedimenti ad hoc per le coppie di fatto.
Un fenomeno sociale che non può essere sottovalutato visti numeri dell’Istat. Se nel 1994 le unioni libere erano 127mila, nel 2003 si è passati a 556mila fino agli ultimi dati disponibili del 2009 che indicano in 897.000 le convivenze, vale a dire il 5,9% delle coppie. Si tratta cioè di ben oltre due milioni di persone se si considerano anche i figli. Inoltre, quasi 6 milioni di italiani hanno sperimentato nel corso della loro vita la convivenza.
Insomma, una fetta decisamente rilevante della popolazione che, preferendo questa forma di vita in comune rispetto al matrimonio, si vede negati alcuni diritti fondamentali come l’assistenza sanitaria in ospedale o quella giuridica in caso di separazione o di morte. Se, infatti, la convivenza termina il convivente in stato di bisogno non ha diritto né a sostegni economici, né al subentro nel contratto di locazione, salvo un diverso accordo tra le parti.
E, restando in tema mattone, se uno dei due conviventi muore e l’appartamento era di sua proprietà, la casa spetta agli eredi legittimi del defunto. Il convivente potrà continuare ad abitarlo, ma solo se l’altro ne aveva disposto con testamento in suo favore tenendo sempre presente che gli eredi possono chiedere la riduzione del lascito a favore del convivente se lo ritengono lesivo della loro quota legittima.
Eppure se la legislazione italiana è indietro anni luce dalla realtà, il sistema bancario almeno una volta è al passo con i tempi visto che ad una coppia che si rivolge allo sportello in cerca di un mutuo per comprare casa il prestito cointestato non le nega affatto, disinteressandosi del rapporto tra i richiedenti.
Ovviamente è pur vero che alle banche interessano solo le qualità creditizie e fideiussorie dei mutuatari. Qualche problema nasce, infatti, nel caso in cui la coppia scoppi e non si paghino più le rate. Allora, meglio ricordare che se il mutuo è cointestato, l’obbligo verso la banca resta a capo di entrambi i contraenti. Mentre se il prestito è intestato a un solo convivente e l’altro nel corso degli anni ha contribuito al pagamento dei bollettini, quest’ultimo può pretendere la restituzione di quanto versato dall’ex compagno. Soprattutto se si profila l’indebito arricchimento. In altre parole se il convivente intestatario era in grado di pagare la rata del mutuo, dovrà risarcire l’ex.
Così, in attesa, che la politica termini l’iter per l’introduzione di un accordo di unione solidale (sempre che non si interrompa come successe nel 2007 con i Dico), va precisato che ci sono alcune possibilità da seguire per tutelarsi dai problemi che potrebbero sorgere se si è conviventi e possessori di mutuo.
All’anagrafe si può dichiarare la propria convivenza attraverso il ricongiungimento nello stesso stato di famiglia ed è consigliabile fare testamento per evitare contrasti futuri da parte degli altri eredi. Ma, soprattutto, cointestando casa e mutuo si può sempre vantare la propria quota di possesso visto che non esiste la messa in comunione dei beni acquistati a titolo oneroso durante la convivenza. Come del resto non c’è la reversibilità della pensione nel caso uno dei due conviventi muoia.
Ma il quadro giuridico collegato alla casa si compone anche di un altro tassello. È il caso in cui una coppia che abbia sottoscritto, magari in Francia, un Patto civile di solidarietà (vale a dire un’unione alternativa al matrimonio che riconosce l’assistenza, i congedi parentali o l’eredità) decida di comprare casa qui in Italia accendendo un mutuo. Il problema si complica perché nel Belpaese il Pacs non ha valore e se l’immobile e il mutuo non vengono cointestati, il convivente che non figura nell’atto non può vantare diritti in caso di eredità.
Basta pensare, infine, che anche sul fronte della detrazione sul mutuo non ci sono spazi di manovra. In caso di contestazione, solo il coniuge che ha l’altro fiscalmente a carico può fruire della detrazione per entrambe le quote. Sono, quindi, esclusi ancora una volta i conviventi.
18 May 2012 di Patrizia De Rubertis
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