L’Arbitro Bancario Finanziario

Non c’è self control che tenga. Quando si ha a che fare con banche, uffici postali o istituti di credito i motivi per indispettirsi, purtroppo, non mancano mai, a causa dei possibili comportamenti scorretti adottatati dagli operatori finanziari nei confronti dei clienti.

Ma ora i poveri malcapitati che ritengono di aver subito un torto possono abbassare l’ascia di guerra ed evitare inutili arrabbiature grazie all’Arbitro bancario finanziario (Abf), un organismo indipendente e imparziale - attivo dalla fine del 2009 e voluto dalla Banca d’Italia - che decide in pochi mesi chi ha ragione e chi ha torto sulle controversie e sui reclami anche in tema di mutuo.

In particolare, si tratta di un sistema di risoluzione delle liti che riguarda tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari. Ed è detto anche stragiudiziale perché offre un’alternativa più semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice che, spesso, invece comporta procedure complesse e anche molto lunghe. Molto contenuto, il costo del ricorso: un contributo spese di 20 euro, rimborsato dall’intermediario o dalla banca se il ricorso è accolto.

Va tuttavia ricordato che le decisioni dell’Arbitro non sono vincolanti come quelle del tribunale, ma se non vengono rispettate l’inadempimento è reso pubblico. E se il cittadino non dovesse rimanere soddisfatto, potrà comunque far ricorso al giudice.

Un meccanismo che funziona molto bene. Basti pensare che - si legge nei dati diffusi da Bankitalia - alla fine del 2010 nei tre collegi di Milano, Roma e Napoli (in cui si articola l’Arbitro) sono stati presentati 3.409 ricorsi, già saliti a circa 5mila nei primi cinque mesi del 2011, mentre ammontano a 1.788 le decisioni assunte che, nel 61% dei casi, hanno dato ragione al cliente con tempi decisamente veloci. I provvedimenti, infatti, in media arrivano in quattro mesi dall’avvio della procedura.

Analizzando, invece, l’oggetto delle controversie si scopre che - con una minima percentuale di scarto dal conto corrente - in testa alla hit delle liti tra cliente e intermediario c’è il mutuo (16% dei ricorsi).

Nel dettaglio, per quanto riguarda i prestiti per la casa le questioni affrontate riguardano le diverse fasi della relazione tra banca e cliente: dalla pre-contrattuale (richiesta di mutuo, istruttoria e trattative) allo svolgimento del rapporto, passando per la portabilità e l’estinzione anticipata del finanziamento.

Ad esempio, nelle sue decisioni l’Arbitro ha giudicato scorretto il comportamento assunto dalle banche che rifiutano la richiesta di erogazione di un mutuo non motivando però la decisione o che non consegnano tempestivamente al cliente il prospetto informativo (vale a dire lo schema riassuntivo del piano di ammortamento) o la documentazione relativa al contratto in modo da consentire una valutazione ponderata delle condizioni contrattuali prima della stipula.

Più volte l’Arbitro ha anche ricordato che la portabilità dei mutui è sempre gratuita e non ammette l’addebito di nessun onere. Inoltre, nel caso in cui la surroga non si perfezioni entro 30 giorni dalla data della richiesta, si riconosce al cliente un risarcimento pari all’1% dell’importo del mutuo per ogni mese o frazione di mese di ritardo. Mentre l’estinzione anticipata comporta sempre la risoluzione del contratto per la polizza accessoria, con restituzione delle rate del premio successive all’estinzione del finanziamento.

Ed ancora. In relazione a un mutuo caratterizzato da una struttura complessa, è stato rivolto alla banca l’invito ad adottare formule contrattuali più chiare e comprensibili, specie nei contratti di mutuo “modulare”, che prevedono inizialmente l’applicazione di un tasso fisso e successivamente una serie di opzioni che consentono al cliente, a scadenze prefissate, di richiedere l’applicazione di un tasso variabile.

In tema di cancellazione dell’ipoteca, l’Arbitro ha anche sottolineato che è la banca a dover trasmettere entro 30 giorni al conservatore dei registri immobiliari la richiesta in caso di estinzione del finanziamento. La semplice dichiarazione dell’istituto di credito resa al cliente di “disponibilità alla cancellazione dell’ipoteca a suo tempo iscritta” non è, infatti, sufficiente e il ritardo per la cancellazione effettiva dell’ipoteca è idoneo presupposto per il risarcimento del danno.

Infine, va detto che le controversie da sottoporre all’attenzione dell’Arbitro devono riguardare operazioni successive al 1° gennaio 2007, al di sotto dei 100mila euro se il cliente chiede una somma di denaro, mentre se vuole accertare diritti, obblighi e facoltà (come la mancata cancellazione di un’ipoteca dopo l’estinzione del mutuo) non sono previsti limiti.

26 August 2011 di

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