Come detrarre l'IMU dal 730
A giugno è in arrivo una super tassa sugli immobili: si scrive Imu, ma si legge Imposta municipale unica. E riguarda tutti i proprietari di casa - sia delle prime che delle seconde - visto che non solo questo tributo sostituisce l’Ici (l’Imposta comunale sugli immobili), ma assorbe anche l’Irpef (ad esclusione degli immobili locati) e le relative addizionali. Con un evidente e chiarissimo risultato: una stangata per i proprietari che tra pochi mesi dovranno pagare già la prima rata, salatissima.
Ad essere chiamati in cassa sono anche tutti gli esclusi dalla vecchia Ici e gli usufruttuari o detentori per altri diritti reale. In altre parole si tratta di tutti i proprietari che hanno case a disposizione o che le hanno date in uso gratuito a familiari.
È stato il decreto Salva-Italia, varato lo scorso dicembre, ad aver anticipato l’entrata in vigore di questa tassa sulla casa prevista dal decreto sul federalismo fiscale solamente a partire dal 2014. Ma poi la crisi c’ha messo lo zampino. E, ora, agli italiani non resta che mettersi l’anima in pace e le mani in tasca. E sborsare un mucchio di soldi dal momento che l’Imu è molto più pesante dell’Ici.
Il motivo è facilmente spiegabile: le aliquote dell’imposta si applicano su una base imponibile catastale maggiore. Sono stati, infatti, rivisti i moltiplicatori delle rendite con il nuovo sistema che fa crescere in media del 60% le basi imponibili. In particolare, quelle di partenza sono queste: per l’abitazione principale l’aliquota ordinaria è fissata al 4 per mille, ma i Comuni possono aumentarla o diminuirla del 2 per mille. Mentre per tutti gli altri immobili, l’aliquota di riferimento - al 7,6 per mille - può essere alzata o abbassata di tre punti percentuali dai sindaci.
Le cifre sono, comunque, ancora provvisorie perché quanto si dovrà pagare realmente lo decideranno i Comuni che hanno tempo fino al 30 giugno per fissare le aliquote di tributi e addizionali. In media, secondo i calcoli effettuati dalla Uil Servizio politiche Territoriali, emerge che l’aggravio per le famiglie che vivono nella casa di proprietà è di 83 euro con punte di 461 euro a Roma e 426 euro a Milano. Mentre per le seconde case l’aumento arriva a 95 euro con l’esborso medio di 632 euro, ma le punte di Roma e Milano sono, rispettivamente, di 1.286 euro e 1.352 euro.
Capitolo a parte per il calcolo dell’imposta per cui vanno seguiti cinque passaggi. In primis va recuperata la rendita catastale dall’atto di acquisto (ma anche dai vecchi bollettini dell’Ici o dall’Agenzia del Territorio). Poi si deve moltiplicare questa rendita per 1,05, scoprendo così la rivalutazione del 5%. Il risultato che ne esce va nuovamente moltiplicato per 160. Si tratta, cioè, del valore catastale che, a sua volta, deve essere diviso per 100 e moltiplicato per l’aliquota fissata dal Comune (come detto si parte da una base dello 0,4 per mille). Il risultato è l’imposta lorda. Somma a cui, fortunatamente, è possibile applicare le detrazioni per le sole abitazioni principali, come si faceva per l’Ici. Ma anche in questo caso cambiano gli importi.
Detto che la legge ha introdotto una definizione più rigida della prima casa (è tale solo se il proprietario risulta anagraficamente residente nell’immobile), per l’Imu in cui si abita e per le relative pertinenze è prevista una detrazione fissa di 200 euro.
Un importo che può essere maggiorato di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore 26 anni, fino a un massimo di otto figli, purché dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei genitori (o dell’unico genitore). L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può comunque superare il tetto massimo di 400 euro. La detrazione massima complessiva è, quindi, di 600 euro.
Scorrendo le altre precisazioni va ricordato che se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di possesso.
Ma i Comuni hanno la facoltà di considerare come prima casa ai fini Imu gli immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’immobile non venga dato in locazione.
Mentre, per quanto riguarda le pertinenze, va detto che quelle che rientrano nelle detrazioni sono al massimo tre: la cantina (C2), l’autorimessa (C/6) e il posto auto (C/7). Ma solo una per tipo rientra nello sgravio, anche se sono iscritte in catasto insieme all’unità abitativa.
Infine, bisogna ricordare che il versamento dell’imposta deve essere effettuato in due rate di pari importo. E la prima scadenza è fissata il 18 giugno, mentre la seconda è il 17 dicembre.
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Commenti
Buonasera, ho una domanda da farle, nell\'anno 2011 ho sostenuto una spesa notarile per atto di donazione di € 2.800,00, vorrei sapere se questa fattura la posso inserire nel 730 come spesa detraibile e in quale rigo del, presumo, quadro E. La ringrazio e aspetto una Sua risposta. Tiziana
RispondiGentile Tiziana, è possibile portare in detrazione solo la parcella del notaio relativa alla stipula del mutuo per l’acquisto della prima casa. Altre spese non sono detraibili.
RispondiBuonasera vorrei chiederle un\' informazione. La situazione è questa: mio marito è intestatario al 100% della nostra prima casa adibita per tutti e due ad abitazione principale; il mutuo però è cointestato a me e lui, posso scaricare nel 730 il 50% degli interessi del mutuo?
RispondiCara Ilaria, la risposta è negativa. Per poter detrarre gli interessi passivi bisogna essere contemporaneamente proprietari dell’immobile e titolari del contratto del mutuo.
RispondiSalve, buon pomeriggio. Vorrei farle una domanda. Mi è sembrato di sentire in televisione che le "rate" dell' IMU si possono scaricare con il 730... è possibile?? La ringrazio anticipatamente
RispondiCara Nadia, la risposta è negativa. La novità con la dichiarazione dei redditi 2013 prevede che l’Imu, avendo sostituito l’Ici, in molti casi prenda il posto dell’Irpef e delle relative addizionali dovute su terreni e fabbricati. Quindi per gli immobili non locati per i quali si è pagata l’Imu non si dovranno pagare l’ imposta sul reddito e le addizionali. Allo stesso modo per i fabbricati, l’Imu sostituisce l’Irpef sempre a condizione che non siano affittati. Si paga solo l’ Imu, inoltre, per i fabbricati concessi in comodato gratuito, mentre si continua a pagare l’Irpef per gli immobili che godono dell’esenzione dall’Imu.
RispondiMa è possibile dedurre l'IMU pagata per una prima casa, dal conteggio Irpef del reddito globale? E' una tassa che grava sul reddito e di fatto se non è deducibile si paga altra tassa su un reddito già speso. Ringrazio anticipatamente, P. Castellano
RispondiCaro Pierpaolo, la risposta è negativa. Anche se negli scorsi mesi sono state numerose le richieste politiche di prevedere la detraibilità dell’Imu dall’Irpef come succedeva con l’Ici, la normativa attuale non prevede questa possibilità. Le detrazioni in vigore riguardano uno sconto sulla prima casa e per i figli a carico.
RispondiBuongiorno, ho pagato l’IMU su dei terreni agricoli di proprietà in percentuale ed affittati gratuitamente, non capisco se nel 730 devo dichiarare questi terreni dato che se li dichiaro pago l’Irpef già compresa nell’IMU, e se devo dichiarare l’IMU pagata e dove. Mi sa aiutare? Grazie
RispondiGentile Valentina, detto che se non si è un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo non ci sono agevolazioni e l’Imu è dovuta, va ricordato che è la Circolare n° /2013 dell’Agenzie delle Entrate a chiarire i casi. In particolare se si tratta di un reddito dominicale derivante dal solo possesso del terreno agricolo non coltivato l’Imu sostituisce l’Irpef. Mentre se si tratta di un reddito agrario (derivanti dall’attività di coltivazione, allevamento e affini svolte sul terreno in questione) si paga anche l’Irpef.
RispondiIl reddito e' domenicale, ho pagato l'imu, nel 730 quest anno devo inserire il reddito domenicale? l'imu pagata, si inserisce nel 730 e se si dove?
RispondiGentile Valentina, è sempre la Circolare n° 5/E dell’11 marzo 2013 a spiegare che il contribuente è tenuto a indicare nel modello 730 o Unico Persone Fisiche, nei quadri dei redditi dei terreni e dei fabbricati, i dati relativi a tutti i terreni e fabbricati posseduti, compresi quelli i cui redditi sono sostituiti dalla cedolare secca e dall’Imu.
RispondiPago parecchi soldi di IMU al comune per più appartamenti dati in affitto con cedolare secca, questo importo posso scaricarlo dalla dichiarazione dei redditi MOD. 730?
RispondiGentile Luciano, no, per i privati cittadini l’Imu non è deducibile né detraibile dal modello 730.
RispondiRingrazio per i chiarimenti che ho acquisito indirettamente da altre risposte a domande fatte su questo blog. Non trovo giusto che non si possa dedurre l'IMU pagata dal 730 perché in effetti si paga l'IRPEF anche sulla somma versata come IMU. Spero che in futuro la cosa venga presa in esame da qualche parlamentare. Cordialmente Renata Beccaria
RispondiBuongiorno, avrei bisogno di un’informazione: la casa è intestata al mio compagno, ma l’IMU lo dividiamo. Io, però, non posso dedurlo giusto?
RispondiCara Simona, come tu saprai, l'IMU sulla prima casa non si paga, a meno che non sia accatastata come abitazione di lusso (classi A/1, A/8, A/9), quindi vado a ipotizzare che si tratta di una seconda casa. L'IMU non è nemmeno deducibile, a meno che non si tratti di immobile strumentale, cioè utilizzato per attività d'impresa o professionale. Detto questo, se l'immobile è intestato ad un altro contribuente non lo potrà MAI dedurre, anche se la spesa è, per esempio, tutto a carico tuo.
RispondiPago circa €20.000 di voce IMU; posso scaricarli dalla dichiarazione dei redditi o Irpef? Grazie.
RispondiDagli elementi forniti dal quesito non posso darle una risposta se non quella di consultare il proprio commercialista che saprà consigliarla al meglio.
RispondiBuongiorno, pago Imu su un C2; è possibile scaricarlo nel 730? Grazie.
RispondiLa signora Anna Maria nel suo quesito si riferisce al pagamento dell’Imu per un magazzino. Per queste categorie si entra nel campo della deducibilità per chi fa attività di impresa. Se lei presenta il modello 730 ipotizzo si tratti di un lavoratore dipendente e non ritengo sia prevista tale possibilità.
RispondiBuongiorno Cristina, nella dichiarazione del 730 metto il secondo box vuoto, dove pago l'IMU. Volevo sapere se nel quadro B riga 12 devo mettere il numero 2. Grazie.
RispondiCaro Salvatore, riporto l’indicazione dell’Agenzia delle Entrate relativamente al quadro B rigo 12: 2' abitazione principale e pertinenze per le quali è dovuta l'Imu per il 2020, come nel caso di abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ("abitazioni di lusso"). Indicando questo codice, sul relativo reddito non sono dovute Irpef e addizionali in quanto sostituite dall'Imu. Deve essere indicato questo codice anche per le pertinenze riferite ad abitazioni principali assoggettate ad Imu. Il riferimento a pertinenze sulle quali è dovuta l’Imu mi farebbe propendere per il sì; non essendo io un commercialista o un intermediario finanziario le consiglierei comunque un passaggio con un esperto per tenerla al riparo da errori.
RispondiBuongiorno, noi abbiamo pagato l'IMU per 2 mesi in quanto abbiamo spostato la residenza solo dopo per lavori di ristrutturazione in corso, questa cosa va indicata nel 730? Grazie.
RispondiCara Antonietta, se dovevate pagarla allora non è da riportare in detrazione né indicarla nel 730 perché è un tributo che ha una storia fiscale a sé.
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