Come detrarre il mutuo dal 730
La stagione della dichiarazione dei redditi entra nel vivo con 17 milioni di contribuenti (tra lavoratori dipendenti e pensionati) che entro massimo il 20 giugno dovranno consegnare, rispettivamente ai Caf o ai professionisti abilitati, il modello 730 relativo ai redditi percepiti nel 2010. In questo modo sarà possibile avere le trattenute, o il rimborso, direttamente nella busta paga o sulla pensione.
E, come ogni anno, questo appuntamento con il fisco si presenta ricco di opportunità per i proprietari di casa alle prese con le rate del mutuo per acquisto, costruzione e ristrutturazione dell’abitazione principale (quella in cui si dimora abitualmente): tra i documenti da presentare per ottenere le detrazioni c’è, infatti, il 19% degli interessi passivi pagati nel 2010.
La compilazione è facile. Basta andare alla terza pagina del modello e compilare i righi da E7 a E11 per ottenere lo sconto complessivo che non potrà essere superiore a 760 euro (cioè il 19% di un massimo di 4mila euro). La detrazione - che spetta solamente nel caso in cui il titolare del mutuo sia anche titolare dell’immobile (in altre parole, i genitori che pagano le rate del mutuo intestato ai figli non possono scaricare nulla) - è riconosciuta anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado. Fondamentale è che si vada ad abitare nella casa nuova entro un anno dall’acquisto. Obbligo che viene meno in caso di trasferimento per motivi di lavoro.
Ok al bonus anche per chi acquista una nuda proprietà da destinare ad abitazione principale. Non sono invece detraibili i mutui per l’usufruttuario.
Va ricordato che se il prestito è intestato a più persone, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi. Ma in caso di cointestazione con il coniuge fiscalmente a carico, chi sostiene interamente la spesa può portare in detrazione entrambe le quote di interessi passivi.
Ed ancora. Se con la separazione legale, anche il coniuge separato, finché non interviene l’annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari. Con il divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque il bonus per la quota di competenza, se nell’immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari. Mentre se il prestito è sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da enti pubblici, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l’importo effettivamente rimasto a carico del contribuente.
Nel caso in cui il mutuo ecceda il costo sostenuto per l’acquisto dell’immobile, possono essere scaricati gli interessi relativi alla parte del prestito che copre questo costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all’acquisto.
Si tratta, ad esempio, dei mutui stipulati in altra valuta, della commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione, degli oneri fiscali (compresa l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l’imposta sostitutiva sul capitale prestato), delle spese di istruttoria, notarili e di perizia tecnica, ecc.
Se invece si affitta l’immobile e si lascia l’appartamento si perde il diritto alla detrazione a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale, mentre chi affitta una stanza rimanendo nell’immobile non perde la detrazione del mutuo dato che continua ad utilizzare l’abitazione.
Visto l’alto numero registrato lo scorso anno, meglio sottolineare che in caso di rinegoziazione del mutuo, si continua ad aver diritto alla detrazione prevista dalla normativa vigente al momento della stipula del contratto originario. Questo vale però solo se sono rimaste invariate le parti contraenti e non è mutato l’immobile concesso in garanzia.
Ma nel caso in cui il mutuatario abbia richiesto una cifra superiore alla residua quota di capitale, si ha diritto a una detrazione limitatamente al capitale residuo del mutuo originario. Mentre in caso di accollo del mutuo da parte di uno solo dei precedenti intestatari, quest’ultimo ha diritto alla detrazione dell’intera quota di interessi passivi, compresa la parte riferibile al coniuge che non è più mutuatario.
Capitolo a parte per chi costruisce e ristruttura. La detrazione spetta su un importo massimo di 2.582,28 euro ed è riconosciuta anche all’usufruttuario. Il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi antecedenti o nei diciotto mesi successivi alla data di inizio dei lavori e l’unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale entro sei mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione. Carta canta: per usufruire del bonus occorrono quietanze di pagamento, copia del contratto di mutuo e fatture.
Ed ancora, con un salto al rigo E17, va detto che nel 730 possono essere indicati i compensi pagati alle agenzie immobiliari per un importo non superiore ai mille euro.
Infine, è detraibile anche il premio per l’assicurazione sottoscritta insieme al mutuo se se c’è il rischio morte.
Leggi anche come detrarre l'IMU dal 730
18 May 2011 di Patrizia De Rubertis
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