Ancora una proroga per i mutui
Ottima notizia per tutti i mutuatari che sono in difficoltà con il pagamento del prestito di casa: per la quarta volta è stato rinnovato l’accordo tra l’Associazione bancaria italiana e le associazioni dei consumatori che concede la sospensione delle rate del mutuo per 12 mesi.
Una vera boccata d’ossigeno non solo perché l’ok alla proroga non era affatto scontato, ma soprattutto perché la crisi continua a mettere in ginocchio migliaia di italiani che non hanno più le risorse necessarie per far fronte ai bollettini mensili.
L’annuncio è stato dato dal Ministero della Cooperazione internazionale e dell’integrazione che ha varato il progetto “Percorso famiglia”. Si tratta di una serie di misure a sostegno dei nuclei familiari che, grazie a fondi per la casa, per i figli e per lo studio da oltre 2,5 miliardi di euro (senza gravare sui bilanci dello Stato), darà certamente sollievo e speranza a chi non riesce più a superare le difficoltà nell’attuale congiuntura economica.
Andiamo a vedere, nel dettaglio, cosa prevede il pacchetto dedicato ai mutui.
La misura, che ha ormai tre anni, consente di sospendere il pagamento delle rate per 12 mesi in caso di perdita del posto di lavoro (o comunque della cessazione del contratto a termine), della cassa integrazione, della morte o del grave infortunio del capofamiglia.
Ma gli eventi che danno diritto all’interruzione devono verificarsi entro il 31 dicembre 2012. Mentre la domanda di sospensione va consegnata entro il 31 gennaio 2013 presso tutti gli sportelli delle banche aderenti. L’elenco è pubblicato sul sito dell’Abi.
Ed ancora. Il mutuatario non deve mai aver accumulato un ritardo nel pagamento delle rate superiore a 90 giorni. Una novità in negativo, visto che nelle altre moratorie i giorni erano 180.
Altro elemento che non va sottovalutato: il richiedente non deve aver già beneficiato in passato della sospensione delle rate del mutuo o aver usufruito di agevolazioni pubbliche (contributi in conto interessi/capitale e provvista agevolata).
Restano, invece, confermate le caratteristiche che riguardano il mutuo. La moratoria si applica ai prestiti a tasso fisso, variabile e misto con un importo non superiore ai 150mila euro, mentre il mutuatario non deve dichiarare un reddito Isee superiore ai 40mila euro annui. I finanziamenti su cui si applica la sospensione sono quelli destinati all’acquisto, alla costruzione o alla ristrutturazione dell’abitazione principale e garantiti da ipoteca su immobili residenziali. Sono inclusi anche i mutui cartolarizzati, rinegoziati, oggetto di operazioni di portabilità e accollati.
Tecnicamente la banca può disporre di due modalità di stop dei pagamenti: quella sull’intera rata (quota capitale e quota interessi) oppure sulla sola quota capitale. Per quanto riguarda, invece, il calcolo degli interessi, in caso di sospensione della sola quota capitale la quota degli interessi contrattuali pattuiti viene rimborsata alle scadenze originarie previste dal contratto, mentre in caso di sospensione dell’ammortamento per quota interessi e quota capitale la quota degli interessi maturati a fine piano sarà calcolata con un tasso di interesse non superiore al tasso contrattuale.
Allo scadere dei 12 mesi viene, poi, riattivato il processo di ammortamento e il piano di rimborso si allunga per una durata pari al periodo di sospensione.
Va comunque ricordato che la sospensione dei pagamenti non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e che le banche possono decidere di allentare un po’ questi vincoli proponendo requisiti meno stringenti.
La moratoria sui mutui è decisamente una misura dai numeri vincenti. Al 31 marzo 2012 (si tratta degli ultimi dati disponibili forniti dall’Abi), le banche hanno sospeso 68mila mutui per oltre 8 miliardi di debito residuo, garantendo così ai mutuatari una liquidità aggiuntiva di 513 milioni di euro, vale a dire circa 7mila euro a famiglia.
10 August 2012 di Patrizia De Rubertis
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