Quali detrazioni per 730 e mutui
22 apr 2016 | 3 min di lettura | Pubblicato da Floriana L.
Si avvicina l’appuntamento con la dichiarazione dei redditi e, come ogni anno, occorre fare mente locale su quelle che sono le detrazioni possibili per coloro che sono titolari di contratti di mutuo, o che in generale stanno sostenendo spese di ristrutturazione per il proprio immobile. Vediamo quindi quali sono le principali agevolazioni fiscali per il 2016.
Come ogni anno, gli interessi passivi sul mutuo dell’abitazione principale sono detraibili al 19% dall’Irpef per un limite massimo di 4 mila euro. Sono detraibili anche gli oneri accessori – quindi spese notarili, imposte di registro, imposte ipotecarie e catastali ecc - sempre entro la stessa quota.
Per detrarre occorre essere intestatario del mutuo e dell’immobile che ne è oggetto, almeno per una quota. Nel caso si tratti di coniugi cointestatari, ognuno detrae per la propria quota; se le quote di proprietà non sono specificate, ognuno detrae per il 50% (quindi 2 mila euro ciascuno). In caso di coniuge fiscalmente a carico, l’altro può detrarre il 100% degli interessi passivi.
Inoltre, per poter usufruire delle detrazioni, occorre prestare attenzione alla data di stipula del mutuo. Per i contratti firmati dal 1 gennaio 2001, la detrazione è valida se l’immobile è stato adibito ad abitazione principale entro un anno. Prima di quella data, e a partire dal 1 gennaio 1993, l’immobile deve essere diventato abitazione principale entro sei mesi.
Per quanto riguarda la detrazione delle spese di ristrutturazione (per finanziare le quali è possibile chiedere mutui e prestiti), è stata prorogata fino al 31 dicembre 2016 la data entro cui bisogna aver concluso i lavori per poter usufruire del bonus. In particolare, la detrazione dall’Irpef per i lavori di efficientamento energetico e antisismico eseguiti dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016, è pari al 65%. Le ristrutturazioni edilizie svolte a partire dal 26 giugno 2012 sono invece detraibili al 50%, come anche le spese effettuate dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016 per l’acquisto della mobilia destinata all’abitazione principale, per un massimo di 10 mila euro. Tale bonus include i grandi elettrodomestici purché di classe non inferiore ad A+ (A per i forni). Inoltre, come sempre, l’Iva sulla manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili ad uso abitativo è fissata alla quota agevolata del 10%.
Al “bonus mobili” si aggiunge il bonus per le giovani coppie, ovvero per i coniugi o conviventi da almeno tre anni, che includano almeno un componente under 35. Il bonus consente di detrarre il 50% delle spese relative all’arredo della propria abitazione principale, sostenute tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2016, per un massimo di 16 mila euro non cumulabili con il normale bonus mobili di cui sopra.
La detrazione Irpef ha un tetto massimo di 96 mila euro (innalzato rispetto alla quota ordinaria del 36% per un massimo di 48 mila euro), che verranno scalati annualmente, in quote uguali, dalla dichiarazione dei redditi dei prossimi dieci anni. Per accedere occorre essere proprietari, inquilini o comodatari, e bisogna indicare sul modulo della dichiarazione dei redditi i dati identificativi dell’immobile, e conservare tutte le fatture.
Ulteriori particolari sulle detrazioni per mutui ed edilizia qui.
22 April 2016 di Floriana Liuni
Floriana Liuni
22/11/2024, 13:38:18
Mario
22/11/2024, 13:38:16
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