Imposta sostitutiva
L'imposta sostitutiva del mutuo, introdotta con il DpR n. 601 nel 1973, viene applicata non solo ai mutui, ma a tutti quei finanziamenti che prevedono una durata superiore ai 18 mesi e che possono godere di particolari agevolazioni fiscali. Viene generalmente applicata ai mutui ipotecari, alle aperture di credito in conto corrente ipotecarie e ai mutui chirografari.
Si tratta di una tassa dovuta dal contribuente che viene pagata in sostituzione di altre imposte e il suo valore viene calcolato in termini percentuali.
L'imposta sostitutiva, nel caso specifico dell'erogazione di un mutuo, va a sostituire l'imposta di registro, catastale, ipotecaria e le tasse sulle concessioni governative, che non vengono applicate nei finanziamenti di medio-lungo termine.
Nei mutui prima casa, ovvero quelli relativi all'acquisto della prima abitazione, l'aliquota prevista equivale allo 0,25% del valore del capitale erogato, mentre si attesta sul 2% per i finanziamenti per l’acquisto o la ristrutturazione della seconda casa. Questi valori vengono applicati anche nel caso di mutui cointestati.
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